I contratti di utilizzazione della nave sono il mezzo attraverso il quale le compagnie di navigazione esplicano la loro attività sono disciplinati dal Codice della navigazione (artt. 376/456) che prevede la seguente classificazione. Locazione: Con la locazione che interessa i rapporti tra la proprietà e l’armatore della nave una delle parti si obbliga nei confronti dell’altra a farle utilizzare la nave per un determinato periodo di tempo, dietro versamento di un corrispettivo. Tale contratto produce l’effetto di trasferire la detenzione della nave dal locatore al conduttore, che assume la qualifica di armatore e in tale veste ha alle sue dipendenze l’equipaggio. Noleggio: Con i contratti di noleggio la nave può essere impiegata a tempo o a viaggio o in base a un tonnage agreement a seconda dei differenti gradi di controllo che si desidera esercitare sulla nave e della ripartizione dei rischi e dei costi che si intende porre in essere. Nel noleggio a tempo il noleggiante (armatore) assume l’obbligo di far compiere alla sua nave i viaggi che saranno ordinati dal noleggiatore, entro un determinato periodo di tempo, secondo l’impiego previsto dal contratto e dagli usi. In questo tipo di noleggio che è a tempo (time charter) il nolo viene pagato in rate quindicinali o mensili, paagte anticipatamente per il periodo stabilito. Nel noleggio a viaggio (voyage charter) il nolo viene pagato con riferimento al viaggio, con particolare riguardo alle tonnellate di carico trasportate e non in relazione al tempo. Il pagamento viene di regola effettuato alla fine delle operazioni di carico. I documenti dei contratti di noleggio a tempo e a viaggio sono denominati charter parties. Trasporto: si ha trasporto in senso tecnico quando il vettore adibisce la nave a trasporti di merce per conto del caricatore. Il Codice della Navigazione distingue due ipotesi di trasporto: il trasporto di carico totale (voyage charter) e il trasporto di cose determinate. Queste due ipotesi di contratto interessano i rapporti tra vettore e caricatore, cioè l’attività commerciale. Il Codice della Navigazione disciplina invece in una sezione a parte, il trasporto delle persone.