Incoterms 2020: le principali novità

i rischi del franco fabbrica

Cosa sono gli Incoterms?

 

Gli Incoterms®, abbreviazione di International Commercial Terms, sono una serie di termini commerciali definiti dall’ICC (la Camera di Commercio Internazionale) e utilizzati nelle importazioni ed esportazioni di tutto il mondo: definiscono infatti i diritti e i doveri di tutti i soggetti giuridici coinvolti nel trasferimento di beni.

 

I Nuovi Incoterms® 2020

 

Aggiornati ogni dieci anni, gli Incoterms® 2020 saranno la nona serie pubblicata e il diretto seguito degli Incoterms®2010 .

Per la prima volta dal 1930, all’interno del Drafting Group responsabile per la stesura vi saranno rappresentanti dalla Cina e dall’Australia.

 

Rispetto ai precedenti, vi sono cambiamenti negli Incoterms® che entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2020. Eccone alcuni:

 

  • Polizze di carico con annotazione di messa a bordo e regola Incoterms® FCA

Se la merce viene venduta con la regola FCA per il trasporto via mare, i venditori o i compratori potrebbero volere una polizza di carico con annotazione di messa a bordo. Tuttavia, la consegna è effettuata prima della caricazione della merce a bordo della nave e non è affatto certo che il venditore possa ottenere dal vettore una polizza di carico con annotazione di messa a bordo, ma è probabile che tale vettore sia autorizzato a emetterla solo una volta che la merce sia effettivamente a bordo.

Per far fronte a tale situazione, gli articoli A6/B6 della regola FCA  Incoterms® 2020 offrono un’opzione aggiuntiva: compratore e venditore possono concordare che il primo dia istruzioni al proprio vettore di emettere una polizza di carico con annotazione di messa a bordo al venditore dopo la caricazione della merce.

 

  • Spese, dove sono elencate

Nella nuova disposizione all’interno delle regole Incoterms® 2020, le spese sono elencate tutte negli articoli A9/B9. Lo scopo è di fornire agli operatori un unico elenco di spese, in modo che il venditore, o il compratore, possa ora trovare in un unico articolo tutte le spese di sua competenza in base ad una particolare regola Incoterms®.

 

  • Diversi livelli di copertura assicurativa in CIF e CIP

Nelle regole Incoterms® 2010, l’articolo A3 di CIF e CIP obbligava il venditore ad “ottenere a proprie spese un’assicurazione sulla merce che deve essere conforme almeno alla copertura minima fornita dalle Clausole (C) dell’Institute Cargo Clauses o clausole simili”.  Le Institute Cargo Clauses (A) prevedono la copertura per un numero di rischi nominati, soggetti a dettagliate esclusioni; le Institute Cargo Clauses (A) invece coprono tutti i rischi, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi.

Dopo considerevoli discussioni, si è deciso di prevedere una copertura minima diversa per le regole Incoterms® CIF e CIP. Nella prima regola è stato mantenuto lo status quo con le Institute Cargo Clauses (C), nella seconda il venditore è ora tenuto ad ottenere una copertura assicurativa conforme alle Institute Cargo Clauses (A), sebbene ancora una volta le parti siano libere di concordare un diverso livello di copertura.

 

  • Organizzazione del trasporto da parte del venditore o del compratore con il proprio mezzo di trasporto in FCA, DAP, DPU, DDP

Nelle regole Incoterms® 2010 si ipotizzava che il trasporto della merce dal venditore al compratore dovesse essere effettuato interamente da un vettore terzo rispetto alle parti, a seconda della regola Incoterms® utilizzata.

Tuttavia è emerso chiaramente che vi erano alcune situazioni in cui il trasporto della merce dal venditore al compratore poteva essere effettuato senza ricorrere ad un vettore terzo, pertanto secondo i nuovi aggiornamenti Incoterms® 2020 è prevista espressamente questa eventualità.

 

  • Variazione del nome della regola DAT in DPU

L’unica differenza tra DAT e DAP nelle regole Incoterms® 2010 era che in DAT il venditore consegnava la merce una volta scaricata dal mezzo di trasporto di arrivo nel “terminal”; mentre in DAP il venditore effettuava la consegna della merce quando questa veniva messa a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo per essere scaricata. Ora invece non solo l’ordine è stato invertito (DAP compare prima di DAT), ma il nome della regola DAT è stato cambiato in DPU (Reso al luogo di destinazione scaricato), rimarcando che in realtà il luogo di destinazione potrebbe essere qualsiasi luogo e non solo il terminal.

 

  • Inclusione degli adempimenti in materia di sicurezza nell’ambito degli obblighi e delle spese di trasporto

E’ stata aggiunta una specifica sezione riguardante le obbligazioni relative alla sicurezza negli articoli A4 e A7 di ogni regola Incoterms®. Anche alle spese sostenute per soddisfare tali requisiti è stata dedicata ora una posizione di maggior rilievo nell’articolo sulle spese, ossia A9/B9.

 

Conclusioni

 

Si preannunciano molte novità, alle quali tutti gli operatori logistici dovranno prestare attenzione: è molto probabile infatti che, dato l’aumento della velocità di comunicazione visto negli ultimi dieci anni, questi cambiamenti vedranno un’implementazione più celere e affidabile da parte di tutti gli operatori coinvolti nei processi di spedizione e trasporto internazionale.